Legge 899/1934
Art. 114
Articolo 114. L'ufficiale in congedo: a) e' preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianita' che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione; b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non puo' essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilita'; c) non puo' conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza: d) non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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