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Legge 899/1934

Art. 115

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/115parte di Legge 899/1934
Articolo 115. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualita' militari o per qualita' organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, di sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni e grado superiore, puo' essere promosso per meriti eccezionali. Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando pero' il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119. Le proposte e per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

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