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Legge 899/1934

Art. 113

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/113parte di Legge 899/1934
Articolo 113. L'avanzamento degli ufficiali in congedo - ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione - ha luogo ad anzianita' od a scelta come e' indicato nella tabella allegato B alla presente legge. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi: 1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1; 2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione. Nessun ufficiale in congedo puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

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