Legge 899/1934
Art. 104
Articolo 104. I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento: - se prescelti, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103; - se non prescelti, vengono collocati fuori organico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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