Legge 899/1934
Art. 103
Articolo 103. Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura superiore a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza e' ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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