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Legge 899/1934

Art. 103

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/103parte di Legge 899/1934
Articolo 103. Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura superiore a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza e' ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.

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