Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 105
Legge 899/1934

Art. 105

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/105parte di Legge 899/1934
Articolo 105. In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano di mostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualita' di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo. Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo. L'ufficiale promosso come sopra e' detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 104 Art. 106 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.