Legge 899/1934
Art. 102
Articolo 102. Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura superiore a quelle previste dalle tabelle suddette, si immettera' - sempre che possibile - un maggior numero di pari grado provenienti dai ruoli di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procedera' al loro ripianamento nell'anno successivo - sempre che possibile - fermo restando il sopra detto limite di vacanze.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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