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Legge 899/1934

Art. 101

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/101parte di Legge 899/1934
Articolo 101. Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura inferiore al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

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