Legge 115/1934
Art. 17 — I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facolta' di modificare, rev…
Art. 17. I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facolta' di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento. Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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