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Legge 115/1934

Art. 17 — I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facolta' di modificare, rev…

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/17parte di Legge 115/1934
Art. 17. I Ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facolta' di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento. Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

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