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Legge 115/1934

Art. 18 — Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale,…

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/18parte di Legge 115/1934
Art. 18. Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre forze armate), appartenenti ad unita' mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sara' stabilita per la moglie, a senso dell'art. 5. Il soccorso di cui al presente articolo e' corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

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