Legge 115/1934
Art. 16 — Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite
Art. 16. Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonche' una diaria giornaliera di L. 30 o di L. 50 se con pernottamento. Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennita' di missione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 115/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.