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Legge 1178/1926

Art. 42 — Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi …

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/42parte di Legge 1178/1926
Art. 42. Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le norme vigenti.

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