Legge 1178/1926
Art. 41 — Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami: …
Art. 41. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati: per mezzo di pubblico concorso per esami: fra gli allievi della Regia accademia navale; fra i tenenti di vascello in servizio permanente. A) Il concorso per esami ha luogo: a) fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di eta', e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre a non aver superato il 28° anno di eta', abbiano conseguito la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e contino almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile; b) tra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di eta'. E' in facolta' del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facolta' al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria. A parita' di punti sara' titolo di preferenza nella graduatoria l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anni. Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di eta' indicati al comma, a) e l) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra. I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sara' stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico. B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina guardiamarina. Essi pero' devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneita' da stabilirsi con decreto del Ministro della marina. A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A). C) I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento. Ad essi sara' assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianita' nel grado di tenente di vascello. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 70, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 41, paragrafo A), lettere a), b) e c).
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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