Legge 1178/1926
Art. 43 — I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla le…
Art. 43. I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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