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Legge 1178/1926

Art. 43 — I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla le…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/43parte di Legge 1178/1926
Art. 43. I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

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