Legge 693/1913
Art. 9 — La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore c…
Art. 9. La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione. Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla Commissione, e' sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed e' definitivo il prezzo risultante dalla media tra quelli attribuiti dalla Commissione e dal perito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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