Open·Parlamento
HomeNormeLegge 693/1913Art. 9
Legge 693/1913

Art. 9 — La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore c…

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/9parte di Legge 693/1913
Art. 9. La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione. Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla Commissione, e' sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed e' definitivo il prezzo risultante dalla media tra quelli attribuiti dalla Commissione e dal perito.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 693/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.