Legge 693/1913
Art. 8 — La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un …
Art. 8. La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un ufficiale del R. esercito, scelto dall'autorita' militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'autorita' militare su terna proposta dalla Deputazione provinciale. La Deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 693/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.