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Legge 693/1913

Art. 10 — L'autorita' militare e' in facolta' di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aer…

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/10parte di Legge 693/1913
Art. 10. L'autorita' militare e' in facolta' di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aeronave il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finche' non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purche' ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorita' militare che lo precetto', oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4.

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