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Legge 693/1913

Art. 17 — Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente e' stabilito il giorno in cui dovra…

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/17parte di Legge 693/1913
Art. 17. Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente e' stabilito il giorno in cui dovra' cominciare, mai piu' prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo e' pure quello in cui dovra' finire. Dalla data medesima nessun capo soggetto a prelevamento puo' essere venduto, permutato o altrimenti ceduto. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

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