Legge 693/1913
Art. 18 — Chiunque, senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articol…
Art. 18. Chiunque, senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, e' punito: 1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci; 2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare: e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto d'indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci; 3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato. Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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