Legge 693/1913
Art. 16 — Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine…
Art. 16. Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del R. esercito e in via affatto eccezionale, l'autorita' militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati. Tale prelevamento non puo' compiersi che una volta sola durante un quinquennio. Esso e' fatto a titolo di noleggio, e non puo' oltrepassare il termine di trenta giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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