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Legge 693/1913

Art. 16 — Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine…

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/16parte di Legge 693/1913
Art. 16. Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del R. esercito e in via affatto eccezionale, l'autorita' militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati. Tale prelevamento non puo' compiersi che una volta sola durante un quinquennio. Esso e' fatto a titolo di noleggio, e non puo' oltrepassare il termine di trenta giorni.

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