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Legge 272/1913

Art. 42 — La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/42parte di Legge 272/1913
Art. 42. La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso. La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale. Le lettere, i telegrammi ed ogni altro iscritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

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