Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 43
Legge 272/1913

Art. 43 — Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, e' …

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/43parte di Legge 272/1913
Art. 43. Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, e' corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35. Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purche' venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.