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Legge 272/1913

Art. 41 — Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i re…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/41parte di Legge 272/1913
Art. 41. Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto. E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

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