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Legge 272/1913

Art. 40 — Ciascuno dei foglietti di cui all'art

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/40parte di Legge 272/1913
Art. 40. Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 o 39 non puo' servire che per un solo contratto. Come tale e' considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti: a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice; b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento; c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

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