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Legge 272/1913

Art. 39 — Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/39parte di Legge 272/1913
Art. 39. Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario. Ogni operazione e' redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto. La parte figlia del foglio e' consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale e' obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

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