Legge 272/1913
Art. 17 — Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e q…
Art. 17. Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione o della liquidazione. Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle borse, dovranno avere luogo in tutte le borse alla stessa ora, che verra' del pari fissata con decreto Reale. In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio inscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 17; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 17.
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