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Legge 272/1913

Art. 18 — I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sin…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/18parte di Legge 272/1913
Art. 18. I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa. I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66. Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

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