Legge 272/1913
Art. 16 — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di prop…
Art. 16. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e puo' estendere ad altre borse quelli gia' adottati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 16; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 16.
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