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Legge 272/1913

Art. 16 — Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di prop…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/16parte di Legge 272/1913
Art. 16. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, puo' prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e puo' estendere ad altre borse quelli gia' adottati.

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