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D.P.R. 150/2010

Art. 4 — Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri

ELI /it/dpr/2010/08/02/150/art/4parte di D.P.R. 150/2010
Art. 4. Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri 1. Il rilascio dell'informazione prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto. 2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 e' data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti: a) stazione appaltante; b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento; c) prefetto che ha disposto l'accesso; d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia; e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) Ministero dello sviluppo economico. Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 si vede nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»: «10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

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