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D.P.R. 150/2010

Art. 3 — Informazioni antimafia

ELI /it/dpr/2010/08/02/150/art/3parte di D.P.R. 150/2010
Art. 3. Informazioni antimafia 1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate dall'articolo 5. 3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 2.

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