D.P.R. 150/2010
Art. 5 — Procedimento per l'audizione degli interessati
Art. 5. Procedimento per l'audizione degli interessati 1. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile. 2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
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- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 116, comma 4) la modifica dell'art. 5.
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