D.P.R. 77/2001
Art. 6 — Oggetto e campo di applicazione
Art. 6. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilita' su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1. 2. L'Autorita' provvede affinche' in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo. 3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 77/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.