D.P.R. 77/2001
Art. 5 — Informazioni
Art. 5. Informazioni 1. L'Autorita' puo' richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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