D.P.R. 77/2001
Art. 7 — Disponibilita' delle informazioni
Art. 7. Disponibilita' delle informazioni 1. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonche' ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorita'. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea le modalita' secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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