D.P.R. 77/2001
Art. 4 — Riferimenti normativi
Art. 4. Riferimenti normativi 1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella " Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). 2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE: a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche; b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni; c) norme e specifiche nazionali. 3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilita' dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilita' e ad ampliare la libera scelta degli utenti. 4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilita' dei servizi, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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