D.P.R. 77/2001
Art. 3 — Condizioni di fornitura di una rete aperta
Art. 3. Condizioni di fornitura di una rete aperta 1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1. 2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale. 3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente. 4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilita' dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalita' determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990. Note all'art. 3. - L'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il seguente: "1. Ai fini del presente regolamento si intendano per: a) - b) omissis; c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrita' e, in casi motivati, l'interoperabilita' dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonche' l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse a memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;". - L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, e' il seguente: "Art. 10. - 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'art. 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura: 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato. 4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato adito, il Consiglio non si e' pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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