Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 77/2001Art. 37
D.P.R. 77/2001

Art. 37 — Notifica e relazioni

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/37parte di D.P.R. 77/2001
Art. 37. Notifica e relazioni 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare. 2. L'Autorita' notifica inoltre alla Commissione europea: a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo; b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono piu' tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6; c) gli eventuali organismi designati ai sensi del-l'articolo 19. 3. L'Autorita', su richiesta della Commissione europea, e' tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 77/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.