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D.P.R. 77/2001

Art. 36 — Consultazione delle parti interessate

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/36parte di D.P.R. 77/2001
Art. 36. Consultazione delle parti interessate 1. L'Autorita' tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilita' e alla qualita' dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

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