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D.P.R. 77/2001

Art. 38 — Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/38parte di D.P.R. 77/2001
Art. 38. Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie 1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilita' di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilita' dell'Autorita' di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2. 2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorita'. L'Autorita' stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorita' i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale e' fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti. 3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di piu' Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorita' e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorita' puo' ricorrere alla stessa procedura di conciliazione. 4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente. Note all'art. 38: - Si vedano note all'art. 15.

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