D.P.R. 77/2001
Art. 17 — Disponibilita' dei servizi
Art. 17. Disponibilita' dei servizi 1. L'Autorita' garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorita', tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonche' per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorita' assicura, altresi', il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilita' delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finche' la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi. 2. L'Autorita' e' tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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