D.P.R. 77/2001
Art. 16 — Oggetto e campo d'applicazione
Art. 16. Oggetto e campo d'applicazione 1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP). 2. Il presente capo intende assicurare la disponibilita' su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualita' e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. 3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere b) e c), dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1. 4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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