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D.P.R. 77/2001

Art. 18 — Meccanismi di finanziamento

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/18parte di D.P.R. 77/2001
Art. 18. Meccanismi di finanziamento 1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorita' applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998. 2. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate. 3. L'Autorita' puo' stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilita' relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato. Note all'art. 18: - L'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 3. (Servizio universale) - 1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprendente: a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente: 1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; 2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T; 3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocita' minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V; 4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza; 5) la fornitura dei servizi tramite operatore; b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; c) i servizi di informazione abbonati; d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 2. Il contenuto del servizio universale puo' evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorita'. 3. Il servizio universale e' fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti. 4. La societa' Telecom Italia e' l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1o gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale. 6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, e' previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non e' applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. 7. Il meccanismo di cui al comma 6 e' destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori: a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente; b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione e' sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10. 8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori: a) il deficit di accesso di cui all'art. 7; b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale; c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti; d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f). 9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale: a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni; b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti; c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto. 10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonche' delle ulteriori prescrizioni che l'Autorita' puo' emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilita' conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale e' controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformita' ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorita' che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli. 11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere e' ripartito in base a criteri di oggettivita', non discriminazione e proporzionalita', attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6. 12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorita' le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11. - L'art. 5 del decreto del Ministero delle comunicazioni 10 marzo 1998 recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 5. (Modalita' di finanziamento) - 1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1o gennaio 1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento stesso e dall'art. 4 del presente provvedimento. 2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento: a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento; b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui all'art. 3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare: 1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti; 2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia' raggiunto; 3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi; 4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici; 5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori; c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata dal soggetto di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare; d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni; e) puo' stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto delle prescrizioni gia' contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 citato in premessa; f) al fine di quanto previsto alla lettera g), tiene conto del costo del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato; g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'art. 3; h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 2 del presente provvedimento; i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera h) i dati, previsti dall'allegato A, relativi all'esercizio quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi; j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'art. 2, secondo le modalita' di cui all'allegato; k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera j); l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1o luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun soggetto debitore sulla base di quanto disposto alla lettera j). 3. Il Ministero delle comunicazioni provvede: a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalita': 1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; 3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; b) a segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte di soggetti debitori; c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a); d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.".

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