D.P.R. 420/1995
Art. 16 — Condizioni operative
Art. 16. Condizioni operative 1. Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni: a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare; b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio nazionale. 2. L'interoperabilita' di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti. 3. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera. 4. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilita' e qualita' del servizio devono essere descritte nel relativo contratto. 5. In conformita' alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilita' del piano nazionale di numerazione. 6. Allorche' la disponibilita' di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.