D.P.R. 420/1995
Art. 17 — Condizioni operative
Art. 17. Condizioni operative 1. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilita' e qualita' dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti devono essere descritte nel relativo contratto. 2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore del servizio: a) non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo chiuso; b) non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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