D.P.R. 420/1995
Art. 15 — Responsabilita'
Art. 15. Responsabilita' 1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. E' vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera o)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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