Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 595/1993Art. 36
D.P.R. 595/1993

Art. 36 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/36parte di D.P.R. 595/1993
Art. 36. 1. Nel comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "dei brevetti" sono sostituite con le parole "delle registrazioni". Nota all'art. 36: - Si trascrive il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 72. - Il Ministro per l'industria e il commercio ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformita' dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia delle registrazioni per marchi. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e prescrizioni delle domande o degli atti stessi".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 595/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.