D.P.R. 595/1993
Art. 35 — 1
Art. 35. 1. Nel comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" e' sostituita dalla seguente "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". 2. Nel comma 3 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" e' sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra". Nota all'art. 35: - Si trascrive il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 70. - I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio. Sono inviati anche, in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati. Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresi' inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli del bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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