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D.P.R. 595/1993

Art. 37 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/37parte di D.P.R. 595/1993
Art. 37. 1. Nel comma 2 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" e' sostituita con l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". 2. Nel comma 3 la parola "merci" e' sostituita con la parola "servizi". Nota all'art. 37: - Si trascrive il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 73. - Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre mesi prima dell'apertura della esposizione. Il decreto ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale decreto sara' pubblicato nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi. Si puo' provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia nelle invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti e servizi che figureranno in una stessa Esposizione".

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