D.P.R. 595/1993
Art. 34 — 1
Art. 34. 1. Nell'art. 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "i brevetti concessi distinti" sono sostituite dalle parole "le registrazioni per marchi distinte" e l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" e' sostituita dall'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". 2. Nel comma 2 le parole "nei brevetti" sono sostituite dalle parole "negli attestati di registrazione". 3. Nel comma 3 le parole "protetti da brevetto" sono sostituite dalle parole "protetti da registrazione" e le parole "dei brevetti concessi" sono sostituite dalle parole "delle registrazioni effettuate". 4. Nel comma 4 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" e' sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra". Nota all'art. 34: - Si trascrive il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 69. - Le registrazioni per marchi distinte per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati almeno mensilmente nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi. La pubblicazione conterra', oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute negli attestati di registrazionenonche' nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Sul Bollettino potra' contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da registrazione, sia gli indici alfabetici dei titolari delle registrazioni effettuate. Sul Bollettino medesimo sara' altresi' data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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