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D.P.R. 595/1993

Art. 15 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/15parte di D.P.R. 595/1993
Art. 15. 1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "32. Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, e' tenuto a giustificare il suo titolo". Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 32. - Il richiedente il brevetto di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare del brevetto precedente, e' tenuto a giustificare il suo titolo, osservate le disposizioni dell'art. 15, comma primo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".

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